Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 01/03/1986 n. 64

6. I criteri, le modalità ed i limiti per la concessione della garanzia sussidiaria e di quella integrativa, di cui ai commi precedenti, sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi primo, secondo e quinto del presente art. gravano sui fondi di cui alla presente legge.

Art. 16 - Disposizioni riguardanti il personale.

1. Il personale già in servizio alla data del 30 luglio 1984 e quello utilizzato successivamente con convenzione o contratto a termine dall'ufficio speciale per la ricostruzione, di cui all' art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982 n. 57 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982 n. 187, è ammesso a corsi di qualificazione e di aggiornamento, sulla base di criteri e modalità fissati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Al termine dei predetti corsi il personale stesso verrà sottoposto a prove selettive ai fini di un suo eventuale inserimento nei ruoli degli organismi dell'intervento straordinario, nei quali sono altresì inseriti i vincitori dei concorsi già espletati alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al momento della definizione della pianta organica dell'agenzia di cui all'

art. 4 , il personale di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 18 settembre 1984 n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984 n. 775, nonché quello di cui al precedente comma primo, non utilizzato ai sensi del medesimo art. 2-bis, è trasferito in apposito ruolo istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri sempre ai fini della utilizzazione prevista dal predetto art.. Il personale conserva il complessivo trattamento economico e di quiescenza in godimento all'atto del trasferimento ed è trasferito con l'anzianità di servizio maturata e con funzioni corrispondenti a quelle svolte.

Art. 17 - Disposizioni finali e transitorie.

1. Le disposizioni del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218, le successive modificazioni ed integrazioni e le altre leggi riguardanti i territori meridionali contenenti l'indicazione del termine 31 dicembre 1980, prorogato, da ultimo, con il decretolegge 18 settembre 1984 n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984 n. 775, fino al 31 ottobre 1985, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1993, con eccezione del primo comma dell'art. 20 del citato Testo Unico, relativo alla cessata Cassa per il Mezzogiorno.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, ove compatibili, le norme del Testo Unico medesimo, le successive modificazioni ed integrazioni e le altre leggi riguardanti i territori meridionali.

3. Il governo della repubblica, sentita la commissione parlamentare per lo esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno, è autorizzato a procedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla compilazione di un nuovo Testo Unico, mediante l'inserimento di tutte le disposizioni al momento vigenti in materia di interventi straordinari nel Mezzogiorno, apportandovi le modifiche necessarie al loro coordinamento.

4. L'agenzia di cui al precedente art. 4 , previa autorizzazione del Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per il finanziamento di iniziative di sua competenza può contrarre prestiti con la banca europea degli investimenti (BEI) e con gli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, che sono a tal fine abilitati alla provvista all'estero, il cui onere, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti è portato a scomputo delle assegnazioni a disposizione dell'agenzia stessa.

5. Sui prestiti contratti all'estero dagli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, per il finanziamento delle imprese localizzate nei territori di cui all'art. 1 del citato Testo Unico, è concessa la garanzia dello stato per le variazioni intervenute sul tasso di cambio eccedente il 5 per cento, secondo modalità che saranno fissate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

6. Apartire dall'anno finanziario 1987, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa dei singoli ministeri, nonché delle aziende ed amministrazioni autonome anche con personalità giuridica, sono elencati, secondo la classificazione economico-funzionale, i capitoli di spesa ai quali si applica la riserva percentuale minima di cui all'art. 107 del citato Testo Unico, nonché i capitoli di spesa per i quali è prevista una riserva percentuale diversa. I conseguenti importi definitivi sono determinati con successivo decreto del Ministro del tesoro, che viene allegato alla legge concernente l'assestamento del bilancio dello stato e delle aziende autonome.

7. Le somme di conto capitale stanziate nei capitoli individuati ai sensi del precedente comma, decorsi i termini di mantenimento in bilancio, stabiliti dall' art. 36, secondo comma, del Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono devolute, con decreto del Ministro del tesoro, come ulteriore apporto destinato all'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

8. Al rendiconto generale dello stato è allegato un quadro riepilogativo, redatto dal Ministro del tesoro, contenente la dimostrazione del rispetto, da parte delle amministrazioni interessate, dell'obbligo della riserva di cui al presente art., nonché l'illustrazione delle modalità con le quali ha operato la riserva medesima, con riferimento sia agli stanziamenti di competenza sia all'effetto della devoluzione disciplinata nel comma precedente.

9. L'agenzia di cui al precedente art. 4 subentra nei rapporti giuridici e finanziari facenti capo alla soppressa Cassa per il Mezzogiorno, quali esistenti nella gestione liquidatoria, nonché nella gestione del commissario del governo, alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese sia la partecipazione al fondo di dotazione dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS e al capitale delle società finanziarie FINAM, FIME, INSUD e ITALTRADE, sia le quote di associazione allo IASM, al FORMEZ e alla SVIMEZ, che vengono trasferite a titolo gratuito. I rapporti giuridici strumentali e comunque connessi alle attività di cui al comma primo dell' art. 5 sono soggetti alla speciale disciplina prevista da tale art..

10. Il contributo annuale alla svimez previsto dall'art. 170 del citato Testo Unico è elevato a tre miliardi di lire, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di approvazione della presente legge.

11. È autorizzata per un triennio la concessione a favore delle imprese ubicate in sardegna, a carico dei fondi di cui alla presente legge, di un contributo nella misura massima del 30 per cento sulle tariffe di trasporto ferroviario, marittimo e aereo delle materie prime, semilavorati, impianti e macchinari destinati alle imprese industriali localizzate in sardegna.

12. Lo stesso contributo è concesso per il trasporto verso il restante territorio nazionale dei beni e prodotti finiti provenienti da imprese ubicate in sardegna. le modalità, le condizioni e le procedure per l'applicazione delle predette agevolazioni tariffarie sono determinate con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con i ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti.

13. A valere sui fondi di cui alla presente legge, sono accordate tariffe ferroviarie di favore al trasporto di prodotti agricoli sulla base delle direttive del programma triennale e nella misura, con i criteri e le modalità fissati dai ministri dei trasporti e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i ministri del tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

14. Il CIPI, in sede di esame e di valutazione dei programmi di investimenti relativi ad iniziative industriali ubicate nei territori di cui all'art. 1 del citato Testo Unico, impartisce apposite direttive alle amministrazioni pubbliche per garantire congrue quote di commesse di forniture e lavorazioni, a prezzi di mercato, in favore delle iniziative medesime.

15. Le imprese che comunque eseguano opere pubbliche finanziate con fondi dello intervento straordinario, hanno l'obbligo di fornirsi da imprese aventi sede ed operanti nei territori di cui all'art. 1 del citato Testo Unico per una quota pari ad almeno il 50 per cento, sia del materiale occorrente per l'espletamento dell'appalto, in esso compresi i semilavorati, le parti staccate e gli accessori, sia delle attrezzature necessarie alla esecuzione delle opere.

16. L'obbligo della riserva di forniture e lavorazioni, di cui allo art. 113, primo comma, del citato Testo Unico, è esteso a tutte le amministrazioni pubbliche, alle regioni, alle province, ai comuni, alle unità sanitarie locali, alle comunità montane, a società ed enti a partecipazione statale, alle università, dagli enti ospedalieri autonomi.

17. Tali enti, aziende ed amministrazioni hanno l'obbligo di fornirsi, per una quota pari ad almeno il 30 per cento del materiale occorrente, da imprese industriali, agricole ed artigiane, aventi stabilimenti ed impianti fissi ubicati nei territori di cui all'art. 1 del citato Testo Unico, nei quali sia eseguita lavorazione, anche parziale, dei prodotti richiesti.

18. Contestualmente alla costituzione del dipartimento previsto dall' art. 3 della presente legge è soppressa la segreteria di cui all'art. 11 del citato Testo Unico.

19. Fino all'avvio dell'attività dell'agenzia in conformità all'assetto organizzativo e funzionale conseguente alla emanazione dei provvedimenti di cui ai commi settimo e ottavo dell'art. 4 e per l'attuazione dell'art. 5, e comunque non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto- legge 18 settembre 1984 n. 581 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984 n. 775.

Art. 18 - Disposizioni finanziarie.

1. L'apporto di lire 120.000 miliardi di cui all' art. 1 , comma primo, della presente legge, è comprensivo della quota occorrente allo sgravio contributivo previsto dall'art. 59 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, fino alla concorrenza massima di 30.000 miliardi. Del predetto apporto la quota relativa al quadriennio 1985-1988 è determinata in lire 42.000 miliardi, comprensivi, per ciascuno degli anni 1985 e 1986, dell'assegnazione annua di lire 5.000 miliardi disposta per i medesimi anni dall' art. 4, primo comma, della legge 1 dicembre 1983 n. 651 , nonché dell'importo di lire 120 miliardi a copertura degli oneri derivanti dalla attuazione, a titolo di anticipazione nello anno 1985, degli interventi a favore delle imprese del Mezzogiorno diretti ad incrementare l'occupazione giovanile per il triennio 1986-1988 e dell'importo di lire 3.300 miliardi per l'anno 1987 e di lire 580 miliardi per l'anno 1988 di cui al decreto-legge 1 marzo 1985 n. 44 , convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 1985 n. 155, ed al differimento a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1985 degli sgravi contributivi di cui all'art. 59 del predetto Testo Unico. La maggiore somma di lire 28.000 miliardi è iscritta nello stato di previsione del ministero del tesoro nel periodo 1985-1989 in aggiunta alle somme già stanziate ai sensi delle precedenti disposizioni legislative riguardanti l'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Le relative quote restano determinate in lire 100 miliardi per l'anno 1985, in lire 8.900 miliardi per l'anno 1986, in lire 6.000 miliardi per l'anno 1987, in lire 12.500 miliardi per l'anno 1988 e in lire 500 miliardi per l'anno 1989, ivi compreso il fabbisogno connesso all'attuazione del piano straordinario per l'occupazione giovanile nel Mezzogiorno relativo al triennio 1986-1988, in ragione di lire 700 miliardi per l'anno 1986, di lire 1.000 miliardi per l'anno 1987 e di lire

 

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